– La legge Mammi’ diventa maggiorenne

Data di pubblicazione: 8/23/2008

Televisione

Immagine RidimensionataLa legge Mammi’ diventa maggiorenne, compie oggi 18 anni, era il 23 agosto del 1990 quando la legge Mammi’ entrò in vigore “congelando” l’etere radioelettrico Italiano con tutto quello che poi ne è conseguito.

fonte wikipedia
La Legge è divisa in 5 titoli e 41 articoli.

Fondamentale è il Titolo I, che fissa due principi di carattere generale, ma che richiamano dei valori costituzionali:

* L’art. 1 stabilisce che la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
* L’art. 2 fa esplicito riferimento al pluralismo dell’informazione, considerato il principio più importante nei mezzi di comunicazione di massa.
o Pluralismo interno: l’espressione apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose è un richiamo a una sentenza della Corte del 1988 (n. 826), in cui si definiva il pluralismo come la concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l’espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei.
o Pluralismo esterno: corrisponde alla possibilità di ingresso nel mercato di diversi players. Per la legge esso si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati. Il pluralismo esterno ha i suoi fondamenti costituzionali negli artt. 21 e 41 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero e libertà di iniziativa economica). La Corte Costituzionale, sempre nella sent. n. 826/88, ha fornito questa definizione: possibilità di ingresso, nell’ambito dell’emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell’emittenza privata che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o pochi.

Di qui la necessità di istituire un’autorità Antitrust, e la decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 420/1994) di dichiarare incostituzionale il comma 4 dell’art. 15 della legge, ove si stabiliva che le concessioni a un singolo soggetto non potevano superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. L’incostituzionalità rilevata dalla Consulta risiede nel fatto che un singolo soggetto, possedendo contemporaneamente tre reti televisive, commette una grave violazione del principio pluralistico citato nell’articolo 21 della Costituzione, espresso già precedentemente dalla legge 416 del 1981 sulla Stampa, che proibiva, e tuttora proibisce, a chiunque di possedere più del 20% delle testate esistenti. La corte ha constatato il non senso di una “maggior generosità” riguardo alle reti televisive.

La legge obbliga ogni canale televisivo ad avere un proprio direttore di rete ed un telegionale con relativo direttore responsabile. Inoltre vieta le pubblicità durante i cartoni animati e fissa i limiti massimi di interruzioni pubblicitarie durante i film.

a legge seguiva un periodo nel quale si era costruito un quasi-monopolio della televisione privata da parte della Fininvest, al di fuori della legge, che aveva portato ad interventi dell’esecutivo, come il cosiddetto Decreto Berlusconi, finalizzati a bloccare interventi della magistratura contro la diffusione su scala nazionale di programmi privati.

La legge fu ritenuta da alcuni oppositori devastante per l’ordinamento legale e civile dello stato.

I cultori del diritto comunitario hanno rilevato una certa distanza tra il testo della legge ed i principi della direttiva comunitaria Televisione senza frontiere da recepire. I commentatori attribuiscono questa discordanza all’eccessiva attenzione posta dal legislatore nazionale nel non intaccare la posizione dominante della Finivenst piuttosto che alle effettive esigenze del mondo della comunicazione televisiva.

La legge è stata definita “Legge fotografia” o “Legge Polaroid” in quanto si è limitata a legittimare la situazione televisiva già esistente.

Da notare che i giudici, nel tentativo di oscurare le trasmissioni “private” di scala nazionale,(non consentite dalla Corte Costituzionale), furono bloccati dal tempestivo Decreto Berlusconi, che legittimava in via transitoria la situazione che si era creata.