– colpo di scena sulle denominazioni delle radio nazionali

Data di pubblicazione: 7/14/2009

Radio

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Colpo di scena: le denominazioni delle radio nazionali ben potevano essere impiegate da emittenti locali omonime attive prima dell’entrata in vigore della L 78/1999.
La Corte Costituzionale, con sentenza in data 8 luglio 2009 (n. 206/2009, che riportiamo integralmente in calce), ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell’entrata in vigore della legge stessa.
Sulla base di tale norma, si ricorderà, chiusero le famose RTL locali (che vennero riconvertite nel progetto Hit Channel), in quanto utilizzatrici di analogo marchio della RTL 102,5 nazionale.
Ora quel comma è stato cancellato dall’ordinamento, perché la Consulta ha riconosciuto che esso è “intrinsecamente irrazionale, perché – in contrasto con la rubrica, recante «disciplina per evitare posizioni dominanti mercato televisivo» – confligge con la libertà economica di disporre del marchio e con la libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero”. Per i giudici delle leggi la norma contestata “si pone in antitesi rispetto alla previsione dell’art. 3, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), secondo cui «i bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione», nonché dell’art. 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione), per il quale «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’apertura alle diverse opinioni»”.

Con una picconata dietro l’altra, l’Organo costituzionale che giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi ha demolito una norma criticatissima (ad personam, come si suol dire, visto che sembrava disegnata proprio sull’operazione di RTL e Open Space). “La disposizione di cui si tratta riduce l’effettività dell’accesso al mercato delle comunicazioni alle emittenti non aventi dimensioni nazionali”- hanno sentenziato i giudici – “L’esigenza generale di cui sopra, pur legittima, non può porsi in contrasto con la finalità della norma stessa, espressione diretta della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione. Il sacrificio degli interessi che le parti avevano regolato nel rispetto della disciplina previgente risulta dunque irragionevole per contraddittorietà della norma con la sua ratio (cfr. sentenza n. 399 del 2008)”. Bacchettata pesante per il legislatore che nell’avvenire potrà “privilegiare le emittenti nazionali rispetto a quelle locali”, ma che si è dimostrato “irragionevole” nell’incidere “su diritti già legittimamente acquisiti sulla base di una normativa anteriore, quando questi ultimi non solo non contrastano con norme costituzionali, ma concorrono a realizzarne le finalità”. Scriveva, circa un anno fa in un lungo articolo diviso su due numeri di Millecanali, il direttore di questo periodico a riguardo della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato e ora decisa dalla Corte: “Che succederebbe se la Consulta questa volta decidesse per la definitiva cancellazione dall’ordinamento di una norma che sin dall’inizio è apparsa particolarmente fragile nel suo fondamento? Avremmo un nuovo caso Europa 7, con una Open Space (e soggetti con essa coinvolti) presumibilmente pronta a richiedere il risarcimento dei danni allo Stato italiano per essere stata costretta ad abbandonare un progetto avviato e probabilmente foriero di grandi risultati commerciali ed editoriali?”. Ora lo sapremo.

potete leggere la sentenza completa su:
https://www.newslinet.it/notizie/radio … 2-comma-2-bis-l-781999-le