– Linee erotiche

Data di pubblicazione: 3/14/2007

Televisione

Immagine RidimensionataMulte alle tv che trasmettono spot hard di linee erotiche.
Anche se vengono mandati in onda nelle ore notturne perché prevale la tutela dei minori.
Lo sottolinea la Cassazione dando ragione a un ricorso presentato dall’Authority per le comunicazioni ROMA – Gli spot a “luce rossa” che promuovono in tv – anche se nelle ore notturne – “l’uso di linee telefoniche erotiche”, sono vietati a tutela dei minori e l’emittente che li trasmette deve essere multata pesantemente come se fossero dei veri e propri programmi pornografici e non semplicemente dei messaggi pubblicitari. Nel primo caso, infatti il Garante delle comunicazioni può intervenire subito comminando una multa salata senza bisogno di preventiva diffida, come avviene – invece – in caso di pubblicità che travalica il “buon costume”. Lo sottolinea la Cassazione dando ragione a un ricorso presentato dall’Authority per le comunicazioni.

In particolare la Suprema Corte – sentenza civile 5749 – ha annullato la decisione con la quale il Tribunale di Milano, nel 2002, aveva annullato una multa da 10 mila euro inflitta dal Garante e notificata nel 1996 a ‘Rete A’ per aver trasmesso, a notte fonda, “spot che promozionavano l’uso di linee telefoniche erotiche contenenti scene di natura pornografica”. Secondo il Tribunale, l’Authority aveva sbagliato ad applicare agli spot la norma – art. 15 legge 223 del 1990 – che “vieta (pena una multa di immediata comminazione) la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, che contengano scene di violenza o pornografiche ecc.” Per il Tribunale, in questi casi, andava – invece – applicato l’art. 8 che multa, le tv ‘galeottè, solo “in caso di inosservanza alla diffida del Garante dal cessare dal comportamento illegittimo”.
Condividendo il punto di vista dell’Authority, la Suprema Corte sottolinea che è proprio l’art. 15 a porre “il divieto assoluto di trasmettere scene pornografiche” in quanto si presume che “tali immagini arrechino pregiudizio ai minori”, configurando un “illecito di pericolo presunto” che mette a rischio il “buon costume”, bene tutelato dalle norme.

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